Analisi dei regimi contabili applicabili ai professionisti: contabilità ordinaria, semplificata e forfettaria. Riferimenti normativi, registri e obblighi.
Le informazioni sono fornite a titolo informativo. Si raccomanda di verificare la disciplina aggiornata e di richiedere consulenza personalizzata prima di assumere decisioni fiscali.
a cura di Studio Polli · Ultimo aggiornamento:
Regimi contabili dei professionisti
Il professionista può tenere la contabilità secondo uno dei regimi contabili previsti, che saranno descritti di seguito. In particolare si ha:
Regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014)
La comunicazione delle opzioni o delle revoche viene predisposta mediante la dichiarazione annuale IVA; le eventuali scelte devono essere comunicate anche in sede di inizio attività. Se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, occorre compilare il quadro VO nella dichiarazione dei redditi.
Contabilità ordinaria
Prevista solo su opzione. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente o in quella di inizio attività. Ha effetto fino a revoca ed è valida per almeno un triennio.
La contabilità ordinaria viene scelta in genere da studi associati o professionisti con esigenze di analisi economico-finanziaria più approfondita.
Registro
Riferimento legislativo
Registro delle movimentazioni finanziarie
Art. 19 co 1-2 DPR 600/1973
Registro IVA fatture emesse
DPR 633/1972
Registro IVA acquisti
DPR 633/1972
Registro beni ammortizzabili
DPR 600
Registro delle somme in deposito
Art. 3 co 2 DM 31-10-1974
Contabilità semplificata
L'esercente arti o professioni, una volta superato il limite previsto per il regime forfetario, si trova nel suo regime naturale a prescindere da qualsiasi fatturato produca nel periodo d'imposta ed accede al regime di contabilità ordinario solo in virtù di specifica opzione.
Quindi a decorrere dal 21 febbraio 1997, ossia la data di entrata in vigore del DPR 695/1996, tutti i professionisti e artisti sono in contabilità semplificata, salvo opzione per la tenuta della contabilità ordinaria.
Il regime contabile naturale per un professionista singolo è dunque quello della contabilità semplificata, a meno che il professionista rientri nel regime forfettario per aver conseguito compensi fino a 85mila €uro nell'anno precedente, salvo opzione per rimanere nell'ambito della contabilità semplificata.
È possibile integrare i registri IVA con le date di incasso e pagamento: in tal modo possono assolvere anche la funzione del registro incassi/pagamenti.
In alternativa ai registri IVA integrati, il professionista può quindi istituire il registro degli incassi e dei pagamenti autonomo rispetto ai registri Iva fatture emesse ed acquisti (separati). Questo registro deve essere utilizzato per effettuare l'annotazione:
■ degli incassi delle fatture emesse;
■ dei pagamenti delle fatture passive ricevute tramite il Portale SDI;
■ degli altri costi risultanti da documenti diversi dalle fatture passive (spese per ristoranti documentate con ricevute fiscali, taxi, quota annuale iscrizioni Albi, assicurazioni, spese personale dipendente, eccetera).
Registro
Riferimento legislativo
Registro incassi e pagamenti
Art. 19 DPR 600/1973
Registro IVA fatture emesse
DPR 633/1972
Registro IVA acquisti
DPR 633/1972
Registro beni ammortizzabili
DPR 600
Registro delle somme in deposito
Art. 3 co 2 DM 31-10-1974
Nel registro incassi e pagamenti devono essere annotati cronologicamente i compensi e le spese derivanti dall’esercizio della professione, anche se non documentati in fattura (questo poiché un ricavo o un costo ha rilevanza fiscale solo se incassato o pagato.Sul registro incassi e pagamenti devono essere annotati entro 60 giorni cronologicamente gli introiti e le spese derivanti dall’esercizio della professione anche se non documentati da fattura. Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere annotato il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento. Questa annotazione sostituisce l’obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili.
Il registro dei beni ammortizzabili può essere sostituito dal Registro incassi e pagamenti qualora sullo stesso siano annotati, a fine anno, i valori dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento, nonché le quote di ammortamento stesse.
Il registro delle somme in deposito è comune alla contabilità ordinaria e semplificata.In esso commercialisti, notai ed avvocati possono registrare le somme anticipate dai clienti, sia quale corrispettivo sia quale anticipo spese da sostenere in nome e per conto dei clienti stessi, emettendo la relativa parcella (notula, fattura) entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
Sul registro delle fatture emesse vanno registrate le fatture emesse entro 15 giorni dalla data di emissione,nell’ordine della loro numerazione; le fatture devono essere comprese nella liquidazione IVA del mese di
emissione, anche se registrate successivamente. Le fatture emesse in forma elettronica vanno emesse (inviate allo SDI) entro 12 giorni dell’effettuazione
dell'operazione (pagamento del corrispettivo).
Sul registro IVA acquisti vanno annotate le spese sostenute anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.
Dal 25.10.2001 è stato soppresso l’obbligo di bollatura dei registri IVA, fermo restando l’obbligo di numerazione progressiva delle pagine, con l’indicazione su ogni pagina dell’anno di riferimento.
Contabilità forfettaria
Il regime forfettario (Legge 190/2014) è un regime agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. È riservato a persone fisiche con ricavi o compensi non superiori a € 85.000 annui.
Si tratta di un regime naturale per chi possiede i requisiti richiesti e non presenta cause ostative. L’imposta sostitutiva è del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività).
Per le attività professionali il coefficiente di redditività è 78% (deduzione forfettaria dei costi 22%).
Questo regime fiscale agevolato rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano, nel contempo:
① conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
② sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio (art. 70, Lgs. n. 276/2003), lavoro dipendente e collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
③ nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000.
Il limite di compensi fino a € 85.000 va invece ragguagliato all'anno solare.
Per il calcolo dell'imposta sostitutiva si arriva applicando ai compensi incassati nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività (quindi per gli artiosti e i professionisti il 78% con la deduzione forfetaria del 22% di costi) e al prodotto così ottenuto, si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati (contributi Inps gestione separata oppure i contributi alle Casse di previdenza ordinistiche). Su tale differenza si applica l'imposta sostitutiva.
Il regime forfettario rappresenta indubbiamente una soluzione fiscale vantaggiosa per molti, ma ci sono situazioni specifiche in cui la tassazione ordinaria può risultare preferibile. Una delle principali ragioni per optare per il regime ordinario è legata alle spese significative sostenute nell'attività: se le spese sono elevate, può essere più conveniente dedurle in modo analitico (una per una) piuttosto che utilizzare la deduzione forfettaria, che potrebbe non riflettere appieno i costi effettivi.
Un’altra situazione riguarda l’IVA. Il regime forfettario, infatti, non consente la detrazione dell’IVA sugli acquisti, poiché i professionisti e le imprese che lo scelgono emettono fatture senza IVA. Se però un contribuente sostiene notevoli costi gravati dall'IVA, come per acquisti di attrezzature o materiali, potrebbe avere convenienza a passare alla tassazione ordinaria, che gli consente di detrarre l’IVA sugli acquisti e di applicarla a sua volta sulle vendite.
In definitiva, per chi ha spese significative o elevati costi soggetti a IVA, il regime ordinario può risultare più conveniente, nonostante la maggiore complessità contabile.